giovedì 14 gennaio 2010

Sarà direttore sanitario

Art. 12 - Direttore sanitario – Requisiti
1. Ogni struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario.
2. Il direttore sanitario deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di
direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.
3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella
disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte o in disciplina equipollente.
4. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un direttore tecnico in possesso di
laurea specialistica in biologia o chimica o equipollenti, purché specializzato o in possesso di almeno cinque anni di anzianità nell’ attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario, deve essere garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie ed attività del presidio, comunque non inferiore alle dodici ore settimanali per i presidi ambulatoriali ed alle diciotto ore settimanali per i presidi di ricovero.
6. Per le strutture di ricovero in fase post-acuta, i requisiti specifici di cui all’ articolo 2 , comma 1, possono:
a) prevedere che le funzioni del direttore sanitario siano svolte, per quanto di competenza, da altro operatore in possesso dei titoli professionali e degli eventuali titoli di servizio indicati dai requisiti stessi. In tal caso, le funzioni di cui all’ articolo 13 , comma 2, sono attribuite ad un medico, secondo quanto specificato dai requisiti stessi;
b) disporre in merito alla presenza minima da garantire per lo svolgimento delle funzioni del direttore
sanitario, anche in deroga a quanto previsto dal comma 5.
7. La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.
8. La disposizione del comma 7 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche.

Art. 13 - Direttore sanitario - Compiti
1. Il direttore sanitario cura l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo essendone responsabile nei confronti della titolarità e dell’autorità sanitaria competente ed in particolare:
a) cura l’applicazione del documento sull’organizzazione e sul funzionamento della struttura proponendo le eventuali variazioni;
b) controlla la regolare tenuta e l’aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all’attività sanitaria;
c) controlla il regolare svolgimento dell’attività;
d) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, al legale rappresentante i provvedimenti disciplinari;
e) cura la tenuta dell’archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche ambulatoriali e la relativa conservazione);
f) propone al legale rappresentante, d’intesa con i medici responsabili, l’acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere su eventuali trasformazioni edilizie della
struttura;
g) rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante l’assistito e, in caso di attività ambulatoriale, copie delle eventuali certificazioni sanitarie riguardanti le prestazioni eseguite;
h) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie;
i) è responsabile della pubblicità sanitaria.
2. In caso di attività di ricovero il direttore sanitario ha inoltre le seguenti attribuzioni:
a) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o psicotrope in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
b) cura l’organizzazione dei turni di guardia e di reperibilità del personale medico;
c) vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della struttura;
d) è responsabile per la farmacovigilanza;
e) cura l’osservanza delle disposizioni concernenti la polizia mortuaria;
f) impartisce disposizioni perché nell’ipotesi di cessazione di attività della struttura, le cartelle cliniche siano consegnate al servizio di medicina legale della USL competente per territorio.

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